Statuto
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Art. 1 (Denominazione)
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione AVIRALIA – Fondazione italiana per gli studi e le ricerche antivirali – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o in breve “Fondazione AVIRALIA (Onlus)”.
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.
Art. 2 (Sede)
La Fondazione ha sede in Roma.
Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici e centri in Italia e all’estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 (Finalità ed attività)
La Fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, si propone di:
promuovere (a livello nazionale ed internazionale) la ricerca medico – scientifica di particolare interesse sociale, rivolta alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di tutte le patologie dell’essere umano, con specifica attenzione ed interesse alle conoscenze, alle ricerche e agli studi clinici svolti nel settore delle malattie su base microbiologica, oncologica, immunologica e, in genere, delle malattie ove vi possa essere o si sospetti ci sia un coinvolgimento virale;
diffondere una cultura sanitaria responsabile, vale a dire una cultura che sia impegno clinico, scientifico e sociale, capace di recuperare in ogni atto professionale i valori di solidarietà propri della scienza medica.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
promuovere e sviluppare (direttamente ovvero in concorso e con l’ausilio di fondazioni, enti e associazioni di ricerca, istituti o università operanti nel settore medico–scientifico) studi clinici e ricerche finalizzate all’incremento delle conoscenze in ambito patogenetico, diagnostico, terapeutico e profilattico delle patologie dell’essere umano, con particolare riguardo a quelle di origine virale;
promuovere, finanziare ed organizzare manifestazioni, convegni, corsi e in genere qualsiasi altra iniziativa di natura scientifica e divulgativa coerente con i propri scopi sociali;
attivare, gestire, coordinare, finanziare e partecipare a programmi per migliorare la salute sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo (attraverso assistenza sanitaria, prevenzione, educazione, ricerca clinica e attività similari );
promuovere la formazione o la qualificazione professionale attraverso la erogazione di contratti di ricerca e di borse di studio (anche per corsi universitari post–lauream)o mediante la gestione di corsi formativi;
contribuire alla formazione del personale sanitario nei Paesi in via di sviluppo, al rafforzamento delle capacità delle autorità locali e quant’altro ritenuto di volta in volta necessario e sostenibile nel tempo;
promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati sotto qualsiasi forma e/o ottenere finanziamenti pubblici e/o privati da destinare al perseguimento di propri scopi e alla realizzazione delle proprie attività;
promuovere iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione;
collaborare con autorità ed istituzioni italiane ed internazionali, con altre associazioni e fondazioni “no profit ”, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali, per l’esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione;
istituire e/o partecipare a comitati e/o altre associazioni od enti che perseguono scopi affini e/o complementari rispetto al proprio, nonché compiere tutte le altre operazioni necessarie od utili al conseguimento dei propri scopi;
programmare ed organizzare, a sostegno delle attività istituzionali, manifestazioni culturali, artistiche e incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all’estero;
La Fondazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle pertinenti con i propri scopi o a questi comunque connesse.
Art. 4 (Patrimonio)
Il patrimonio della Fondazione è composto:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti e da terzi;
dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo nonché da contributi da parte di privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
dai contributi destinati al patrimonio attribuiti da parte dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o da altri Enti e/o Organizzazioni pubbliche a carattere nazionale o sopranazionale;
dagli avanzi di gestione destinati a incremento del patrimonio.
Art. 5 (Fondo di gestione)
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:
le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
le donazioni o le disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
i contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
i contributi eventualmente derivanti da disposizioni di legge;
i contributi non destinati al patrimonio attribuiti da parte dell’Unione Europea , dello Stato, di Enti territoriali o da altri Enti e/o Organizzazioni pubbliche a carattere nazionale o sopranazionale;
i contributi del Fondatore e dei Partecipanti;
i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 6 (Membri della Fondazione)
I membri della Fondazione si dividono in: Fondatore e Partecipanti.
È Fondatore colui che ha partecipato all’atto costitutivo della Fondazione.
Assumono la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi istituzionali della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e all’attuazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione; ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo; ovvero con l’attribuzione di beni materiali e immateriali. I Partecipanti potranno altresì destinare il proprio contribuito a sostegno di specifici progetti rientranti nell’ambito dell’attività della Fondazione.
I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante non attribuisce alcun diritto in merito al funzionamento della Fondazione né alla partecipazione ai suoi organi statutari.
Art. 7 (Esclusione e recesso)
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto.
I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 8 (Gli organi della Fondazione)
Sono organi necessari della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente della Fondazione;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 9 (Consiglio di Amministrazione)
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominato dal Fondatore e presieduto dal presidente della Fondazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione assumono la carica di consiglieri permanenti, fatta salva la facoltà di loro dimissioni ovvero di esclusione ai sensi di quanto previsto all’art. 7, primo comma.
Il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino ad un massimo di 5 (cinque), mediante cooptazione da parte del Consiglio a seguito di delibera assunta con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi consiglieri in carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione cooptati durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 (quindici) giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata.
Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà mai essere inferiore a 3 (tre); qualora tale evento si verificasse, il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente (o, in sua vece, dal Vice Presidente ) per l’integrazione.
Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento e competenze)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e comunque si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le modalità e i termini della convocazione potranno essere determinate con delibera del Consiglio medesimo.
Le sedute consiliari sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei membri del Consiglio.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.
È ammessa la possibilità di tenere riunioni del Consiglio in videoconferenza o in teleconferenza e, in tal caso, la comunicazione deve essere spedita almeno 48 (quarantotto) ore prima per telefax o per posta elettronica. In caso di particolare urgenza, il Presidente può richiedere ed acquisire distinte, singole decisioni da ogni componente del Consiglio che pertanto delibererà con voto espresso separatamente da ogni suo componente via telefax o posta elettronica entro il terzo giorno dalla richiesta. Il voto pervenuto successivamente non verrà conteggiato.
Le deliberazioni sono normalmente prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle in cui il presente statuto preveda degli specifici quorum di maggioranza. Nelle votazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. Qualunque modifica da apportare ad uno o più articoli del presente statuto può essere comunque approvata unicamente a maggioranza assoluta dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; provvede alla relazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo annuali, nonché alle relazioni di accompagno degli stessi.
Il Consiglio di amministrazione predispone i programmi della Fondazione, in attuazione dei quali provvederà a stabilire le modalità di investimento, di impiego e di amministrazione dei fondi e delle risorse disponibili, in linea e coerentemente con le proprie finalità.
Potrà assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato da norme di diritto privato.
I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio stesso od anche eventualmente a soggetti esterni al Consiglio, stabilendo in quest’ultimo caso la durata del conferimento.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno essere corrisposti emolumenti annui superiori a quelli previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997.
Art. 11 (Il Presidente della Fondazione)
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti, avvocati, arbitri e consulenti.
Il Presidente viene eletto per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni e i rapporti con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi (pubblici o privati) al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente può assumere, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti straordinari di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso entro 90 (novanta) giorni in occasione di una riunione immediatamente e appositamente convocata dal Presidente stesso.
Il Presidente può delegare singoli compiti ad un Vice Presidente, eventualmente nominato dalla stesso Consiglio di Amministrazione al suo interno, il quale – in caso di assenza od impedimento del Presidente – ne svolge le funzioni.
Art. 12 (Il Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico svolge compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, affiancandolo e supportandolo nella formulazione degli indirizzi di natura scientifica, nonché nell’esame e nella valutazione dei progetti e delle iniziative di ricerca svolte dalla Fondazione.
Il Comitato Scientifico è composto da membri scelti tra esperti e scienziati, operanti in Italia o all’estero, aventi specifiche competenze nei settori in cui la Fondazione esplica la propria attività.
I membri ed il Presidente del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta anche il compito di determinarne il numero ad ogni rinnovo. Essi durano in carica 3 (tre) anni, e sono rinnovabili.
Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcuna retribuzione economica per l’attività svolta.
Art. 13 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. Essi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di adeguata professionalità; all’atto della nomina il Consiglio ne determina altresì il compenso.
I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con quella di consigliere del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando l’amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di redazione del bilancio. Il Collegio elabora relazioni di accompagno di ciascun bilancio consuntivo annuale.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno un Presidente.
Art. 14 (Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il mese di Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione e l’esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo dell’anno decorso.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 15 (Estinzione o scioglimento della Fondazione)
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o quelle di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione si estingue con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.
In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delegherà ad un comitato composto da 3 (tre consiglieri l’attività di liquidazione.
Art. 16 (Norme finali)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle leggi e ai regolamenti dello Stato vigenti in materia.